Art. 6.
(Servizio civile nazionale).

      1. In attuazione dei princìpi di solidarietà, cooperazione ed educazione alla pace tra i popoli stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 6 marzo 2001, n. 64, le regioni provvedono alla realizzazione di appositi progetti rivolti ai giovani che prestano il servizio civile nazionale finalizzati alla promozione di una cultura della pace e alla risoluzione non violenta dei conflitti.